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Consiglio di istituto

Cosa fa

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Funzioni e competenze del Consiglio d’Istituto

Che cos’è il Consiglio di Istituto?
Il C.d.I. è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.
Negli istituti comprensivi con popolazione scolastica superiore a 500 alunni i componenti sono 19:
– otto rappresentanti del personale docente
– due rappresentanti del personale A.T.A.
– otto rappresentanti dei genitori
Il Dirigente scolastico è membro di diritto del C.d.I. che, secondo l’attuale normativa, è presieduto da un genitore e si rinnova con cadenza triennale tramite elezioni.
Che cosa fa il Consiglio di Istituto?
Le attribuzioni del Consiglio sono descritte
– dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.° 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” (art. 10);
– Il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
– dalla Legge 107/2015.
In particolare:
 Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento;
 Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
 Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
 Approva le modifiche al programma annuale ;
 Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. all’esame del Collegio dei revisori dei conti;
 Stabilisce l’entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1);
 Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni;
 Delibera sulle attività negoziali di cui al Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
 Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S.;
Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, (POF) nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 adozione del regolamento d’istituto;
 criteri generali per la programmazione educativa;
 criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione;
 promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di
collaborazione;
 partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’istituto;
 esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto e sull’espletamento dei servizi amministrativi;
 esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del D.Lgs. 297/94;
 esercita le competenze in materia d’uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR156/99 e 105/01; _
 delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
 delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla didattica;
 delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del Collegio dei Docenti;
 si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza;
Che cos’è la Giunta esecutiva?
È un organo esecutivo.
La Giunta viene rinnovata, come il C.d.I., ogni tre anni tramite elezioni ed è composta da:
– il Ds
– due genitori
– un insegnante
Sono membri di diritto della Giunta il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell’istituto, e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), che svolge anche funzioni di segretario della Giunta.
È possibile invitare alla Giunta Esecutiva il Presidente del Consiglio d’Istituto, formalmente come uditore.
Che cosa fa la Giunta esecutiva?
 Predispone la relazione sul Programma annuale;
 Propone il Programma Annuale all’approvazione del Consiglio d’Istituto; _
 Propone le modifiche al Programma annuale all’approvazione del Consiglio
d’Istituto.
Avendo il DPR 275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, abrogato i commi 9, 10, 11 dell’art. 5 del D.Lgs 297/94, la giunta esecutiva non ha più competenze in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, essendo queste state trasferite all’Organo di Garanzia interno all’Istituto.

Che cos’è l’organo di garanzia?

E’ un organo interno alla Scuola, di cui all’art. 5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è ELETTO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO ed è costituitodai rappresentanti delle varie componenti scolastiche.
L’Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98, modificato 235/2007.
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse,sono:
a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.
Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti.
L’Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:
– il Dirigente Scolastico (Presidente)
– due genitori
– un insegnante
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti ridefinisce la scuola “luogo di formazione e di educazione mediante lo studio”, ribadendo concetti fondamentali quali: la crescita della persona, lo sviluppo dell’autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali.
I provvedimenti disciplinari, secondo le integrazioni e modifiche apportate all’art. 4 del D.P.R. 249/98 con l’art. 1 del D.P.R. 235/07, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
Il D.P.R. 235/07 inserisce nello Statuto un art. 5 – bis con il quale si introduce il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e il cui obiettivo primario è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione.

 

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